L’obbligo che non può essere affidato ad altri è la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Obbligo non delegabile
L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve occuparsi personalmente della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e della redazione del DVR, senza poter delegare questa responsabilità. Anche se può farsi assistere da consulenti tecnici, la responsabilità giuridica di tale valutazione resta sempre in capo al datore di lavoro.
Altri obblighi collegati
Tra gli obblighi di diretta competenza del datore di lavoro rientra anche la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che è anch’essa indicata tra le attività non delegabili dalla normativa di riferimento. Diversamente, attività come informazione e formazione dei lavoratori o la nomina del medico competente possono essere affidate ad altri soggetti qualificati.
Confronto tra obblighi
Attività/obbligo| Può essere delegato?| Note essenziali
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Valutazione dei rischi e redazione DVR| No| Obbligo espressamente indicato
come non delegabile dall’art. 17 D.Lgs. 81/08. 15
Designazione del RSPP| No| Resta di esclusiva competenza del datore di lavoro.
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Informazione e formazione dei lavoratori| Sì| Può essere affidata a soggetti
interni o esterni qualificati. 3910
Nomina del medico competente| Sì| È tra gli obblighi che la prassi considera
delegabili. 39
